Normativa

La definizione di imballaggio e la sua applicabilità

Una recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, complice le recenti specificazioni introdotte dalla direttiva CE 2013/2 UE, ha riproposto all’attenzione delle imprese e degli operatori del diritto, il tema relativo alle nozioni di imballaggio e di rifiuto di imballaggio, nonché il quesito se tali nozioni possano ritenersi riferibili anche ai rotoli, tubi o cilindri sui quali sono avvolti i prodotti flessibili quali pellicole, fogli di alluminio e carta.

La problematica in argomento, già nota anche alla giurisprudenza italiana, assume un particolare rilievo pratico per i produttori di carta, in relazione alle disposizioni concernenti l’assoggettamento degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio al pagamento del Contributo Ambientale Conai che, per contro, non sarebbe dovuto ove si pervenisse a un’interpretazione delle norme volta a escludere che i mandrini possano essere considerati imballaggi.

Sotto diverso profilo è di tutta evidenza come il decisum dei giudici comunitari sia destinato a riflettersi sugli ordinamenti giuridici nazionali, considerato che alla Corte è stato espressamente richiesto di fornire un’interpretazione circa la validità delle norme contenute nelle direttive di riferimento.

La sentenza in commento trae origine dalle richieste di pronuncia pregiudiziale, accolte dai rispettivi giudici di merito, nell’ambito di due cause pendenti innanzi ad autorità giudiziarie francesi. Nella prima causa, un cospicuo numero di imprese si opponevano al versamento del contributo richiestogli dalla Eco-Emballages (eco-organismo riconosciuto dalla Stato francese e responsabile del corretto smaltimento dei rifiuti domestici di imballaggio immessi in quel mercato nazionale), sostenendo che i mandrini (secondo la definizione attribuita in sentenza a rotoli, tubi e cilindri sui quali sono avvolti prodotti flessibili) non corrisponderebbero alla nozione di «imballaggio» prevista dall’art. 3 della Direttiva 94/62. Nella seconda causa veniva richiesto ai giudici del Consiglio di Stato transalpino di pronunciarsi sull’annullamento di un decreto emanato dal Ministero francese dell’ecologia, dello sviluppo e dell’energia, recante modifiche relative agli esempi di applicazione dei criteri che precisano la nozione di imballaggio e l’inserimento, tra questi, dei mandrini.

A sostegno delle proprie tesi, le imprese ricorrenti hanno argomentato che il termine «imballaggio» rinvierebbe necessariamente a un qualcosa che, se non avvolge, quantomeno dovrebbe essere esterno al prodotto; che il mandrino non contiene né protegge il prodotto, dal momento che non costituisce un involucro esterno, ma una componente interna dello stesso.

La Corte di Giustizia UE si è pronunciata in senso sfavorevole alle imprese opponenti, argomentando in modo articolato la propria decisione.

Proviamo a esaminare il quadro della normativa comunitaria vigente al fine di verificare eventuali novità interpretative emergenti dalla decisione in commento: leggi tutto l’articolo a pagina 26!

Dal punta di vista strettamente normativo la definizione di imballaggio rinvenibile nella normativa vigente prevede una serie di caratteristiche funzionali quali, l’essere, l’articolo adibito a contenere o proteggere determinate merci, ovvero a consentirne la manipolazione, la consegna o l’utilizzazione, ovvero, ancora, ad assicurarne la presentazione. L’imballaggio, inoltre, non deve essere parte integrante di un prodotto; deve essere necessario per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il ciclo di vita; l’insieme di tutti gli elementi (mandrino e prodotto) devono essere destinati a essere utilizzati, consumati o eliminati insieme.