Lo scorso 2 marzo 2017 è entrato in vigore il Regolamento DM 3 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.38 del 15-2-2017), recante i criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.
L’art 184 bis del dlgs 152/2006 aveva stabilito, infatti, i requisiti che devono essere posseduti da un materiale residuo di un processo produttivo affinché possa essere classificato come sottoprodotto e non come rifiuto. Per favorire l’utilizzo di sostanze e oggetti che derivano da un processo di produzione come sottoprodotti, il Ministero dell’Ambiente ha emanato, quindi, questo regolamento che definisce alcune modalità con le quali è possibile dimostrare il soddisfacimento delle condizioni che consentono di classificare un residuo di produzione quale sottoprodotto ed escluderlo, quindi, dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti. È quindi «prodotto» ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell’ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica; «residuo di produzione» ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto; «sottoprodotto», un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell’articolo 184-bis del dlgs 15/ 2006.